Incentivi per Industria 4.0, si parte (davvero) con il nuovo credito d’imposta: ecco il testo dell’emendamento del Governo

L’emendamento che introduce il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al posto di super e iperammortamento accoglie gran parte delle richieste degli industriali: l’incentivo sarà fruibile in maniera automatica. Aumenta il limite di utilizzo per chi investe in software. Non c’è invece la triennalità richiesta da Confindustria. Tutte le novità e i dettagli degli incentivi e il testo integrale dell’emendamento

Pubblicato il 10 Dic 2019

Foto: Ruggiero Scardigno


Nella serata del 9 dicembre è arrivato in Commissione Bilancio al Senato il testo dell’emendamento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico che introdurrà, una volta approvato dal Parlamento – al netto di eventuali ulteriori modifiche ancora possibili -, il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al posto di superammortamento e iperammortamento per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020.

Rispetto alla prima versione dell’emendamento, che aveva scatenato le reazioni degli industriali, il nuovo testo introduce molte novità, accogliendo in buona parte le richieste di Confindustria. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede la nuova disciplina.

Incentivi con spirito pluriennale… ma validi solo per un anno

Sembra una contraddizione in termini, ma è proprio così. Il testo del nuovo articolo 22 del disegno di bilancio si apre con una premessa di metodo che sancisce l’obiettivo di rendere il piano strutturale e pluriennale. Il testo recita infatti così “Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0″.

Peccato che, in assenza di risorse, il testo disponga poi di fatto una durata annuale degli incentivi. Un colpo al cerchio, insomma, e uno alla botte: il Governo, di fatto, sancisce lo “spirito” pluriennale delle misure, ma le risorse per ora bastano per un solo anno. Questo era uno dei punti sostanziali sui quali si erano levati gli scudi degli industriali: “Se il rinnovo è solo per un anno, tanto vale tenere il sistema attuale”, ci aveva detto Andrea Bianchi, direttore delle Politiche Industriali di Confindustria. Vedremo come le associazioni di imprese giudicheranno il nuovo pacchetto, anche alla luce delle tante altre novità che ora vi illustreremo.

Credito d’imposta del 6% per investimenti in beni strumentali

Il credito d’imposta prevede un’aliquota al 6% per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Questo incentivo sostituisce il superammortamento ed è fruibile dalle imprese e da chi esercita arti e professioni.

Ad essere esclusi, oltre ai mezzi di trasporto e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% che erano già esclusi dal superammortamento, sono anche i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti”.

Il limite per la fruizione del beneficio è di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta può essere fruito in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è “possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5”, cioè fruire da subito del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%.

Credito d’imposta del 40% e del 20% per investimenti in beni 4.0

Per quanto riguarda i beni 4.0, cioè i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. Restano esclusi gli investimenti tra 10 e 20 milioni attualmente coperti dall’aliquota più bassa dell’iperammortamento.

Questo incentivo è utilizzabile solo dalle imprese (non quindi dai professionisti, come già accade attualmente per l’iperammortamento).

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia (semplice, non più giurata) o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

Quanto al periodo valido per l’acquisto e la consegna dei beni, anche in questo caso l’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.

Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Per gli investimenti in beni strumentali  – sia quelli “normali” sia quelli 4.0 – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione”. Sono state quindi accolte le richieste di Confindustria che aveva chiesto di non limitare la compensazione ai soli pagamenti di tributi, ma di consentirne l’utilizzo anche per i versamenti assistenziali e previdenziali.

Credito d’imposta del 15% per il software

Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro. Nella prima versione dell’emendamento il limite era stato fissato a 500 mila euro: anche in questo caso sono quindi state accolte le istanze degli industriali.

Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato, sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece delle cinque dei beni materiali).

Come nella disciplina attuale sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing.

Questo incentivo è fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale, a differenza di quanto accade oggi.

La comunicazione al Ministero

Uno dei punti più controversi della prima versione dell’emendamento era la necessità di farsi “autorizzare” il credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Dopo la levata di scudi degli industriali, il Governo è tornato sui suoi passi. Nel nuovo testo dell’emendamento si prevede infatti solo l’obbligo di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi: un balzello in più rispetto alla disciplina attuale, ma si tratta appunto di una comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione. Formalmente, comunque, l’ultimo comma stabilisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile saranno resi noti con un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo credito d’imposta è inoltre esplicitamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione ovviamente che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il regime transitorio

Che cosa accade per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, per i quali sarebbe ancora in vigore la vecchia disciplina di super e iperammortamento? Il testo dell’emendamento lo chiarisce ai commi 13, 14 e 15. La nuova disciplina infatti non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene è stato ordinato nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.

Il testo integrale dell’emendamento

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’emendamento (ex articolo 22) di cui abbiamo aggiornato la numerazione secondo i commi definitivi della legge di bilancio 2020.

Art. 22

(Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali)

184 – Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

185 – Alle imprese che a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

186 – Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

187 – Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

188 – Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

189 – Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

190 – Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

191 – Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

192 – Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

193 – Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

194 – Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

195 – Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

196 – Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

  1. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  2. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

197 – Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi 184 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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