Dalle slide si passa ai fatti. La scorsa settimana in occasione del tavolo Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato alle imprese la sua proposta di profonda revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0 – Impresa 4.0, che prevede tra le altre cose la fine dell’era di super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Non c’era però ancora una proposta di testo legislativo di riferimento per la nuova disciplina.
Questa indicazione testuale, fondamentale per conoscere i dettagli dei nuovi incentivi, è arrivata ora al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e che spinge per questa modifica del Piano Impresa 4.0. In calce a questo articolo vi riportiamo integralmente il testo dell’emendamento.
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Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Come dicevamo l’emendamento prevede l’introduzione, al posto di super e iperammortamento, di un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni. Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).
Il cambio di paradigma, secondo il Ministero, permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali. Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.
Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro. La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).
Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 – che sostituirebbe l’iperammortamento – avrebbe invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.
Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.
Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6). Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione. Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.
La burocrazia: perizie dai 150 mila euro in su
Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione, per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria, in 5 anni (comma 7). L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo.
Cambia anche il sistema delle perizie. Attualmente per l’iperammortamento su investimenti fino a 500 mila euro è ammessa una dichiarazione del legale rappresentante e oltre servono invece una perizia giurata o una dichiarazione di conformità. Il nuovo sistema prevede invece (comma 10) la possibilità del “fai da te” solo per i beni 4.0 di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, mentre per quelli di valore superiore servirà una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
A questo nuovo credito d’imposta si può aggiungere il credito d’imposta per i progetti green realizzati grazie all’ausilio delle tecnologie 4.0 già introdotto nel disegno di legge di bilancio. I dettagli di questo incentivo sono in questo articolo.
Il testo dell’emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.
6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.
7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.
10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il testo della relazione tecnica
Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0”, per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per l’anno nel 2020, la disposizione prevede un credito d’imposta a valere sul costo dell’investimento in beni strumentali materiali non inclusi nell’Allegato A, pari al 6%. Il credito non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2 milioni di euro. La stima è stata effettuata elaborando le informazioni della misura super ammortamento contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all’anno d’imposta 2017. Sull’ammontare complessivo degli investimenti è stato applicato un credito d’imposta del 6%, considerando un periodo di fruizione di 5 anni da parte di tutte le imprese in misura costante. In via altamente prudenziale si ipotizza inoltre un incremento della platea rispetto al 2017 pari al 40%, dovuta alla potenziale fruibilità del credito fiscale da parte delle imprese in perdita.
Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza:
2020 2021 2022 2023 2024
-341 -341 -341 -341 -341
in milioni di euro
La disposizione, inoltre, prevede l’introduzione di agevolazioni fiscali riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, in luogo della misura iper ammortamento. Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della legge 232/2016 effettuati nell’anno 2020, la disposizione prevede un credito d’imposta nella misura del 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento per la parte degli investimenti eccedente 2,5 milioni e fino ai 10 milioni di euro. Per la parte degli investimenti eccedente il limite di 10 milioni di euro non si applica alcun credito. Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è previsto un credito del 15% per il 2020 fino a un investimento massimo di 500mila euro per quella categoria di beni.
Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge 232/2016, prudenzialmente tenuti costanti per tener conto di un incremento della platea dovuta alla potenziale fruibilità del credito fiscale da parte delle imprese in perdita, malgrado l’andamento degli ordinativi sui macchinari di fonte UCIMU indichino una forte flessione degli investimenti nel corso del biennio 2018-2019. Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell’allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato fissato a 9,5 miliardi di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l’impatto della ripartizione per scaglioni, sull’intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata un’aliquota del credito in misura costante del 30%, tenendo conto anche della soglia massima di investimento pari a 10 milioni di euro. Si ipotizza poi in via prudenziale una fruizione costante da parte di tutte le imprese in 5 anni. Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’allegato B, per effetto dell’ampliamento anche ai soggetti che non beneficiano del credito per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 3,36 miliardi di euro (2,4 miliardi + 40%), con una fruizione costante da parte di tutte le imprese in 5 anni. A tali investimenti agevolabili è stato applicato un credito del 15%, senza tenere conto della soglia massima di investimento pari a 500mila euro.
Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari stimati per competenza:
2020 2021 2022 2023 2024
Credito d’imposta beni materiali tecnologici (Allegato A)
-570 -570 -570 -570 -570
Credito d’imposta Software (Allegato B)
-101 -101 -101 -101 -101
TOTALE -671 -671 -671 -671 -671
in milioni di euro