Nel programma di revisione generale degli incentivi a supporto degli investimenti e dell’innovazione (Piano Impresa 4.0) annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico rientra anche la profonda modifica del credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo, che cambia pelle e diventa “Credito d’imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese”.
La proposta di modifica è contenuta in un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e che spinge per questa modifica degli incentivi. In calce a questo articolo vi riportiamo integralmente il testo dell’emendamento.
La proposta prevede l’introduzione di un nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese per gli anni 2020-2022, andando a modificare la precedente disciplina (che scadrebbe nel 2020).
Indice degli argomenti
L’incentivo si allarga a Innovazione e Design
La nuova disciplina prevede un incentivo per tre tipologie di attività: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e “altre attività innovative”.
- Le attività di ricerca e sviluppo sono: ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo.
- Le attività di innovazione tecnologica sono quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo.
- Le altre attività innovative sono quelle orientate al design e all’ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.
Per ogni tipologia di attività si prevedono le spese considerate ammissibili per la determinazione del credito di imposta e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse.
Immancabile la previsione di un decreto attuativo che dovrà dettare le regole operative per la fruizione del nuovo incentivo.
Dal metodo incrementale al metodo volumetrico
Mentre finora la base di calcolo per l’incentivo era l’incremento degli investimenti rispetto alla media del triennio 2012-2014, con questa nuova proposta si prende in considerazione unicamente l’ammontare degli investimenti.
Le aliquote sono dettate dal comma 6:
- Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12%, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d’imposta.
- Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta.
- Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta.
Per alcune spese, come ad esempio quelle relative ai ricercatori e ai tecnici dipendenti oppure quelle relative ai contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, l’importo del credito è maggiorato del 50%.
Recupero in tre anni
Il nuovo credito d’imposta sarà fruibile attraverso compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Complessivamente la modifica della misura costerà circa 1,2 miliardi per il quinquennio 2021-2025, al netto del recupero delle risorse risparmiate con la conclusione anticipata dell’attuale incentivo.
Il testo dell’emendamento
Credito d’imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese
1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l’innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.
2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
- le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
- i costi per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- i costi sostenuti per l’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d’imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
- i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
- i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
- i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;
- i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;
- costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
- i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;
- i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c); si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3;
- i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d’imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d’imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
7. Il credito d’imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d’imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
8. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
9. Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole “fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”. Le risorse derivanti dall’anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo. 12. Ferma restando la competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d’imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello Sviluppo. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza. 13. L’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.”.