L’articolo 8 del Decreto Legge che istituisce nel nostro ordinamento il reddito di cittadinanza prevede incentivi per l’impresa che assuma un soggetto fuitore del reddtito, ma anche per il lavoratore che si metta in proprio. Ora che i testi del decreto sono definitivi (probabilmente stasera la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), vediamo che cosa prevede la norma.
Indice degli argomenti
I benefici per chi assume
L’impresa che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti vacanti, e che su questa base assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del reddito, potrà godere di un beneficio che fruirà sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da versare (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL). L’importo del beneficio è pari alla differenza tra le 18 mensilità massime del Reddito di cittadinanza che il lavoratore avrebbe percepito e quelle già godute.
Se quindi si assume un soggetto che ha percepito il reddito per sei mesi, si ha diritto a una cifra pari a 12 mesi moltiplicato per la cifra percepita dal lavoratore (massimo 780 euro).
L’importo minimo è comunque pari a cinque mensilità (quindi c’è convenienza ad assumere anche chi è alla diciottesima mensilità percepita). L’importo massimo invece non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le mensilità incentivate.
In caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato di sanzioni, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Il caso del lavoratore in formazione
Se il lavoratore è stato inserito in un percorso di formazione e ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite della metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Reddito di cittadinanza.
L’altra metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Reddito di cittadinanza, è riconosciuta all’ente formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sempre sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.
Agevolazioni solo in caso di aumento dell’occupazione
Il comma 3 specifica che “le agevolazioni previste al comma 1 e al comma 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti […], riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato”.
Incentivi per chi si mette in proprio
Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili (4.680 euro massimo quindi).
L’intento di questa misura è fare in modo che il soggetto beneficiario non sia tentato di fruire di tutto il reddito di cittadinanza prima di avviare un’attività autonoma.