È possibile avvalersi del beneficio dell’iperammortamento per l’acquisto di distributori automatici di ultima generazione o di sistemi avanzati per la gestione e il monitoraggio dell’aria compressa? In che cosa consisrte il requisito della guida semiautomatica? E che cosa vuol dire “integrazione”? A questi e altri quesiti offre risposta l’attesa nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico a firma di Marco Calabrò, dirigente della Divisione IV, e Stefano Firpo, direttore generale della direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.
Il documento va a integrare le precedenti FAQ soffermandosi su dieci ulteriori punti sui quali, nel corso di questi mesi, erano arrivate migliaia di richieste di chiarimento al Ministero.
Indice degli argomenti
Per gru e carriponte non serve la guida automatica e semiautomatica
In primo luogo la circolare specifica che il requisito della guida automatica e semiautomatica per le “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione…” è necessario solo per i beni qualificabili come “macchine mobili” ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre non è richiesto per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.
La circolare specifica poi che “la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata”.
Se le macchine senza operatore a bordo sono quindi univocamente gli AGV (Automatic Guide Vehicle), possono essere considerate macchine mobili a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Disco verde per i distributori automatici
Le vending machine, cioè i distributori automatici di prodotti finiti – per esempio sigarette e medicinali – o per la somministrazione di alimenti e bevande sono stati tra i casi più controversi per quanto riguarda la loro idoneità ad accedere al beneficio dell’iperammortamento. La circolare fa finalmente chiarezza sul punto, specificando che “per quel che concerne la classificazione nell’ambito dell’allegato A, può osservarsi come, avendo riguardo alla funzione strumentale principale che essi sono destinati a svolgere nel ciclo di “produzione” tipico dell’impresa utilizzatrice operante nel settore del commercio, i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano a tutti gli effetti dei “negozi automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti e/o la somministrazione di alimenti e bevande in esse (fisicamente) contenuti”.
Di conseguenza – prosegue la circolare – “si ritiene, per esigenze di semplificazione, che i cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in altre voci dell’allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A”.
Chiaramente saranno ammesse al beneficio dell’iperammortamento unicamente le vending machine di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare i 5+2 requisiti imposti dalla normativa. Tuttavia, aggiunge il Ministero, “per evidenti considerazioni di ordine logico sistematico, l’accesso al beneficio deve considerarsi subordinato in questo caso anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari”.
Silos 4.0, ok solo agli impianti
Altro quesito riguarda la possibilità di portare in iper ammortamento i “silos di stoccaggio di nuova concezione, dotati di attrezzature sensoristiche – come le sonde di temperatura e di umidità, nonché i sistemi di ventilazione e raffrescamento – in grado di attribuire ai cespiti in questione, oltre alla semplice funzione di immagazzinamento anche quella del controllo termo-igrometrico attivo delle materie prime o dei prodotti immagazzinati”.
La circolare precisa che l’immobile resta escluso dal beneficio, ma che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo “possano assumere autonomo rilievo ai fini dell’iper ammortamento e possano essere classificabili nell’ambito del secondo gruppo dell’allegato A e, in particolare, tra gli “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”; ferma restando la necessaria verifica del requisito dell’interconnessione al sistema informativo di fabbrica”.
Luce verde per le macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici
Semaforo verde anche per le macchine per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici.
Assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, queste macchine potranno infatti essere assimilate alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)” indicate al punto elenco 7 del primo gruppo dell’allegato A.
Sistemi di gestione dell’energia reattiva iperammortizzabili
Con riferimento alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” la circolare offre chiarimenti su tre diversi ambiti.
I sistemi di gestione dell’energia reattiva a servizio delle macchine elettriche, specifica la circolare, sono riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell’interconnessione.
Per gli accumulatori niente incentivo
Bocciati invece i sistemi di accumulo dell’energia elettrica che, potendo essere considerati delle varianti delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…”, la cui ammissione al beneficio di legge è stata già scartata, non sono ammessi al beneficio.
Ok ai sistemi per l’aria compressa, ma non ai compressori
Ammessi all’incentivo invece i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa in quanto finalizzati a “gestire i diversi componenti dell’impianto” e “adeguare alla reale necessità delle macchine produttive la generazione di aria compressa, con conseguente riduzione dei consumi energetici”.
La circolare, tuttavia, precisa che dall’investimento va sottratto il costo di acquisizione dei compressori che, a meno che non rientrino tra gli accessori di normale dotazione (si veda il quesito più avanti), non corrispondono a nessuna delle voci dell’allegato A.
Impianti di illuminazione esclusi ma c’è l’eccezione
I sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione non sono ammessi all’incentivo in quanto, spiega il Ministero, tali sistemi, “ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica […], interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
Naturale eccezione è, però, il caso in cui l’impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività. “Può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale (sul punto si rinvia alle osservazioni contenute nel successivo paragrafo)”.
Impianti tecnici di servizio
Altro spinosissimo nodo risolto è quello degli “impianti tecnici di servizio” e cioè “di quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione”. Stiamo parlando di impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa.
La soluzione proposta prevede che l’investimento sia iperammortizzabile laddove gli elementi impiantistici di servizio siano indispensabili alla nuova macchina e a suo esclusivo uso. In altri casi invece questi nuovi impianti apportano benefici più generali. È il caso, per esempio, dei trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione di una nuova linea elettrica di alimentazione di un impianto con derivazione da power center esistente. In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento “solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili”. In altre parole, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iperammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all’investimento che beneficia dell’iper ammortamento in ragione della percentuale di “servizio” a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile.
In tali situazioni, la perizia giurata o l’attestazione di conformità o la dichiarazione del legale rappresentante, nonché l’analisi tecnica, dovranno contenere anche la verifica della necessità dell’integrazione o della sostituzione effettuata in relazione all’impianto di servizio e l’indicazione della procedura di calcolo seguita per la determinazione della quota di costo proporzionalmente riferibile agli investimenti iper ammortizzabili.
Per quanto riguarda gli impianti tecnici generali di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) non risultano ammissibili al beneficio, non interagendo a livello di macchine e componenti del sistema produttivo. A meno che, come si è già evidenziato nel precedente paragrafo, tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio.
Accessori costituenti “dotazione ordinaria” del bene agevolabile
Come già chiarito in passato, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali strettamente indispensabili al funzionamento di un bene agevolato sono ammesse, come “normale dotazione” della macchina, nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile, ferma restando per l’impresa la possibilità di applicare il beneficio dell’iper ammortamento anche sul costo delle attrezzature eccedente detto limite, assumendosi in questo caso l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto di tale maggiorazione.
La circolare, inoltre, chiarisce che gli stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili, utilizzati ad esempio nel settore della ceramica, non possono essere considerati “macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici” perché non rientrano nella definizione di “macchina” ai sensi della direttiva 42/2006/CE. Possono tuttavia essere considerati accessori rientranti nella “normale dotazione” della macchina.
Impianti per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
Gli trattamento delle acque reflue, impiegati, ad esempio, nell’industria tessile, possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
La circolare ricorda, inoltre, che, come già chiarito in una delle FAQ pubblicate il 12 luglio 2017, ai fini della riconducibilità nella citata voce del secondo gruppo dell’allegato A , è sufficiente che tali impianti rispettino solamente una tra le due funzioni di trattamento e recupero delle sostanze filtrate.
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose
I sistemi di additivazione di sostanze pericolose, impiegati con la finalità di additivare le sostanze pericolose in modo tale da evitare il contatto diretto del lavoratore con tali sostanze, sono ammessi all’iperammortamento come “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
L’integrazione automatizzata
Con riferimento al requisito della “integrazione automatizzata”, il documento sottolinea che, come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, tale requisito può essere soddisfatto secondo tre modalità (alternative): con il sistema logistico della fabbrica (integrazione fisica o integrazione informativa); con la rete di fornitura; con altre macchine del ciclo produttivo.
Soffermando l’attenzione sulla prima modalità e cioè quella della integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, la medesima circolare propone alcune esemplificazioni. Per l’integrazione di tipo fisico, si fa l’esempio dei “sistemi di movimentazione”; per quella di tipo informativo, invece, si fa riferimento alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.
Tuttavia – spiega il Ministero – quelli menzionati dalla circolare non costituiscono gli unici esempi attraverso i quali può realizzarsi l’integrazione automatizzata con il sistema logistico: “il soddisfacimento di tale requisito potrà quindi essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità”.
Allo stesso modo si precisa che l’integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatta attraverso l’impiego di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni oppure con l’impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).
Per l’interconnessione ok anche gli standard de facto
Infine la circolare specifica che, con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless) – possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.
Il testo completo della circolare può essere scaricato qui.