La Legge di Bilancio, nell’introdurre l’incentivo dell’iper ammortamento per l’acquisizione di beni strumentali funzionali alla “trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0” richiede che sia redatta un’autocertificazione o una perizia, a seconda dell’ammontare dell’investimento, che attesti che “il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Tra i tanti dubbi sollevati dalla disposizione (leggete le risposte ai quesiti più comuni nella nostra pagina dedicata), uno è relativo alla definizione del concetto di “interconnessione”, requisito fondamentale per poter fruire dell’iper ammortamento. Una definizione ufficiale sarà contenuta nella Guida alla certificazione per Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, che è in fase di ultimazione e arriverà entro metà febbraio, ha promesso il Ministro Carlo Calenda.
Nel corso dell’evento Telefisco di ieri organizzato da IlSole24Ore l’Agenzia delle Entrate ha però risposto ad alcuni quesiti sulle nuove disposizioni fiscali, tra cui uno relativo proprio al tema dell’interconnessione, fornendo una definizione che se – come ci auguriamo – corrisponderà a quella data dal Ministero fuga ogni dubbio.
In poche parole, l’interconnessione è di fatto lo scambio di informazioni tra una macchina univocamente riconoscibile in rete con altri sistemi interni o esterni all’azienda, basato su protocolli di comunicazione standard.
Questa la definizione:
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).