Aggiornamento del 31/01/2017 – Sono disponibili i modelli ufficiali. I modelli Redditi 2017 – SC (società di capitali) e le relative istruzioni sono disponibili qui. Di seguito l’anticipazione che vi avevamo dato il 18 gennaio.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei nuovi modelli per la dichiarazione dei redditi. Nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi SC 2017 si riportano le diverse novità rispetto al passato. Una di queste è il codice per individuare gli importi da calcolare con valore maggiorato in virtù del super ammortamento al 140% o dell’iper ammortamento al 250%.
Ecco il testo della bozza delle istruzioni
Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, sono stati previsti: il codice 51, per l’indicazione della plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni (art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell’art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); con il codice 55, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (modello «Industria 4.0», “iper-ammortamento”, art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); il codice 56, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Vediamoli più in dettaglio.
Indice degli argomenti
Il Super Ammortamento
Con il codice 50 va indicato
il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo, i limiti di deducibilità sono
maggiorati del 40 per cento (art. 1, comma 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232).
L’Iper ammortamento
Per i beni materiali (Allegato A) c’è il Codice 55
codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (c.d. iper-ammortamento; art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i beni immateriali (Allegato B) va utilizzato il Codice 56
codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo di cui al codice 55; per tali beni i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Super e iper ammortamento potranno essere indicati, oltre che nei modelli per le società di capitali, anche in quelli per gli enti non commerciali (mod. ENC) e per le dichiarazioni del reddito consolidato (mod. CNM)